Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge introduce una novità fondamentale nell'esercizio del diritto di voto da parte degli italiani residenti all'estero, prevedendo la possibilità che i cittadini italiani che intendano votare candidati italiani non debbano più obbligatoriamente venire in Italia, ma possano votare i candidati italiani della circoscrizione elettorale in cui sono iscritti per corrispondenza.
      L'introduzione del voto per corrispondenza ci consente, peraltro, di adeguarci ad altri Stati europei che già sperimentano da tempo questa modalità di voto con grandi successi in termini di partecipazione politica: si pensa in particolare alla Svizzera, alla Germania e, da ultimo, all'Austria. Tutti gli esempi riportati si basano sul modello di voto per corrispondenza su richiesta dell'elettore e anche nella presente proposta di legge l'elettore deve scegliere se venire a votare in Italia oppure votare i candidati italiani per corrispondenza.
      Nel caso specifico dei cittadini italiani della provincia di Bolzano residenti all'estero (circa 15.000 elettori che vengono in Italia per votare i loro rappresentanti, pena la rinuncia al voto), data la peculiarità sociale e politica della zona interessata, questo nuovo sistema consentirebbe loro di votare per corrispondenza i rappresentanti al Parlamento italiano delle minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e di non essere più costretti a venire in Italia solo per votare.
      Le modificazioni introdotte dalla presente proposta di legge alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono dirette a fare sì

 

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che, fermo restando l'impianto fondamentale del voto nella circoscrizione Estero - cioè, per i candidati della circoscrizione Estero - l'elettore residente all'estero possa, alternativamente, scegliere di votare per i candidati della circoscrizione del territorio nazionale nella quale è (o resta) iscritto sia recandosi personalmente al seggio del territorio nazionale, sia esprimendo il proprio voto per corrispondenza.
      La presente proposta di legge non modifica la disciplina dell'anagrafe degli italiani all'estero e degli schedari consolari, né le disposizioni che determinano l'iscrizione dei cittadini residenti all'estero nelle liste elettorali dei comuni italiani.
      L'articolo 1, comma 1, lettera a), trasforma l'opzione prevista dalla citata legge n. 459 del 2001 prevedendo che quella espressa per «votare in Italia» possa essere esercitata anche «per votare in Italia per corrispondenza». Inoltre - per ragioni pratiche e per favorire questa scelta - l'opzione da «una tantum» viene trasformata in permanente sino a revoca espressa. Revoca che avviene anche scegliendo semplicemente un'altra opzione. In questo modo si rende più semplice la gestione delle opzioni in caso di fine anticipata della legislatura. L'elettore che ha optato non è costretto - come avviene ora - in tempi brevissimi a confermare la propria scelta, ma continua ad esprimere il proprio voto nella modalità con cui lo ha espresso la volta precedente. La disciplina già esistente è sufficiente a far sì che i comuni siano avvertiti per tempo degli elettori che, avendo esercitato l'opzione, voteranno per corrispondenza i candidati del territorio nazionale.
      L'articolo 1, comma 1, lettera b), estende la disciplina delle comunicazioni e dell'assistenza consolari al cittadino residente all'estero, prevedendo che gli stessi consolati e le rappresentanze diplomatiche debbano illustrare la nuova modalità di votazione e le condizioni pratiche del suo utilizzo.
      Le lettere c), d) ed e) del medesimo comma 1 disciplinano tempi e modalità per l'invio delle schede agli elettori. Il fac-simile delle schede di votazione è trasmesso al Ministero dell'interno dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo della circoscrizione del territorio nazionale che ne cura la formazione. Il Ministero dell'interno trasmette i fac-simile ai consolati tramite il Ministero degli affari esteri.
      L'invio del plico all'elettore, la votazione e la spedizione del plico con il voto seguono la disciplina ordinaria. Non si è ritenuto utile coinvolgere il comune di residenza (come avviene in altri ordinamenti) perché si metterebbe in moto una macchina troppo complessa per essere alla portata di tutti i comuni. E, peraltro, come si è detto, i tempi (spedizione dei plichi e ricezione delle schede votate) si dilaterebbero oltre misura. Dunque, una volta formata la scheda elettorale della circoscrizione, la spedizione e la ricezione restano a carico del Ministero degli affari esteri. Da questo momento in poi le schede non si distinguono più tra loro (voto nella circoscrizione Estero e voto per corrispondenza nella circoscrizione del territorio nazionale); tutte le schede seguono il medesimo percorso.
      Per le medesime ragioni si è scelto di far compiere all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero tutte le operazioni di spoglio e di scrutinio, compresa la decisione sulle schede contestate. L'ufficio, però, «accantona» schede e voti espressi per corrispondenza e invia il tutto alla circoscrizione competente. Questa compie soltanto le operazioni per l'assegnazione dei seggi inglobando i voti pervenuti dalla circoscrizione Estero nelle cifre elettorali di calcolo.
      Le lettere f), g), h), i) e l) del comma 1 disciplinano la possibilità di una diversa procedura di spoglio e di scrutinio sia nei seggi elettorali della circoscrizione Estero, sia nell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero in modo da ridurre quanto più sia possibile le lungaggini nella trasmissione dei dati agli uffici circoscrizionali e regionali che devono procedere all'assegnazione dei seggi, al fine di evitare gli inconvenienti che si sono verificati nelle ultime elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, proprio per il ritardo dell'afflusso dei dati sui voti degli italiani all'estero.
 

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Si prevede, pertanto, un diverso colore delle buste interne che contengono, da una parte, il voto degli italiani all'estero e, dall'altra, il voto dei candidati italiani per corrispondenza, con una priorità nello spoglio delle schede contenute nelle buste del colore previsto per i voti per corrispondenza di candidati italiani.
      Ciascun seggio separa e scrutina preliminarmente le schede che recano il voto per corrispondenza nelle circoscrizioni del territorio nazionale. Il risultato di tale scrutinio è inviato all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e questi, con precedenza sulle altre operazioni, determina le cifre elettorali da comunicare agli uffici circoscrizionali e regionali, rispettivamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, affinché questi procedano all'assegnazione dei seggi.
      Gli articoli 2 e 3 modificano, rispettivamente, il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993: gli uffici elettorali circoscrizionali, prima di procedere alle operazioni di calcolo e alla determinazione delle cifre elettorali che essi trasmettono all'Ufficio centrale nazionale devono attendere la comunicazione dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tale ufficio invia le schede, il computo dei voti espressi per corrispondenza e il relativo verbale a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale. Se non vi sono stati voti per corrispondenza, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia una comunicazione in tale senso affinché l'ufficio elettorale circoscrizionale possa procedere tempestivamente.
      L'articolo 4 prevede che il Governo modifichi il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, per adeguarlo alle nuove norme introdotte dalla presente proposta di legge.
 

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